Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 154 e art. 194 segg. previgente CC. Liquidazione del regime matrimoniale dell'unione dei beni; computo delle prestazioni di un istituto di previdenza professionale.
1. Il diritto a future prestazioni di un istituto di previdenza professionale costituisce un'aspettativa che non fa parte del patrimonio coniugale e che non deve essere computata nel calcolo dell'aumento dell'unione coniugale (conferma della giurisprudenza; consid. 4b).
2. Nel regime dell'unione dei beni, il capitale versato da un istituto di previdenza professionale, in virtù degli art. 331c cpv. 4 lett. b n. 2 CO e art. 30 cpv. 2 lett. b LPP, fa parte degli acquisti del marito, in quanto non sia stato trasferito in una nuova cassa (consid. 4c/bb).
3. Cessione alla moglie, a titolo di anticipo ereditario, di un credito che il padre aveva nei confronti di entrambi i coniugi; esigibilità e interessi del credito per apporti della moglie nei confronti del marito (consid. 5).