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Regesto

Art. 26 e 36 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. a, art. 16 e 22 LPT; distanza dal confine tra la zona edificabile e la zona agricola.
Edifici e impianti possono essere costruiti o trasformati solo se sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (conformità alla zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Con riferimento ad un approccio legato agli effetti, occorre al riguardo prendere in considerazione anche le conseguenze sui dintorni connesse con l'edificio o l'impianto. Se sono probabili degli effetti sulla zona vicina, occorre pure esaminare la compatibilità del progetto con la stessa. Un edificio abitativo situato direttamente a confine con la zona agricola non è conforme alla funzione della zona. Deve essere arretrato dal confine in modo che la sua costruzione non eserciti più alcun effetto rilevante sulla zona agricola. Sono determinanti le circostanze del singolo caso (consid. 3-6).

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Article: Art. 26 e 36 Cost., art. 16 e 22 LPT, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT