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Regesto

Decisioni del commissario in caso di moratoria concordataria accordata ad una banca.
1. Ricorso secondo l'art. 37 cpv. 2 LBCR. Veste per interporre ricorso dell'amministrazione d'un fallimento. Il ricorso non può essere diretto contro la banca medesima (consid. 1).
2. Dovere della banca di informare un cliente che interviene come creditore; art. 6 cpv. 1 del regolamento del Tribunale federale dell'11 aprile 1935 concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio. Indagini cui deve procedere il commissario (art. 5 cpv. 2 del regolamento). Il commissario occupa una posizione giuridica neutra, uguale a quella dell'amministratore di un fallimento. Limiti del segreto bancario; cfr. art. 10 del regolamento. Il commissario non può rifiutare a un cliente le informazioni sull'andamento dei suoi rapporti giuridici con la banca, anche quando quest'ultima contesta il credito vantato dal cliente (consid. 2).

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références

Article: art. 37 cpv. 2 LBCR, art. 6 cpv. 1 del, art. 5 cpv. 2 del, art. 10 del