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Regesto

Un divieto di accedere ad un dato territorio ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 lett. a LStr può comportare una certa pressione all'adempimento dell'obbligo di partenza di uno straniero tenuto a lasciare la Svizzera; esso deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità. Occorre sempre verificare che la misura ordinata possa raggiungere lo scopo al quale mira.
Un divieto di accedere ad un dato territorio è una misura coercitiva; esso è meno incisivo della carcerazione basata sul diritto degli stranieri ma, al pari di quest'ultima, può esercitare una certa pressione. Questa misura deve essere adeguata e necessaria e rispettare il principio secondo cui vi deve essere un rapporto ragionevole tra mezzo scelto e scopo perseguito (consid. 2). Essa non è solo possibile in caso di delitti legati a un determinato territorio; può essere tenuto in considerazione che il rischio di delinquenza nell'anonimato di grandi città è più elevato che in piccole agglomerazioni o addirittura in campagna. L'ingiunzione indirizzata a uno straniero di mantenersi lontano dalla Città di Zurigo (dove aveva a più riprese delinquito) è pertanto adatta a raggiungere l'obiettivo perseguito, ovvero di impedirgli di commettervi ulteriori delitti; la misura ordinata nella fattispecie non appare sproporzionata nemmeno per altre ragioni (consid. 3 e 4).