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Regesto

Art. 56 PA; art. 98 LTF; art. 86 cpv. 2-5 LIVA; art. 6 n. 1, 8 n. 1, 13 e 14 CEDU. Il fatto che nessuna istanza indipendente dell'amministrazione possa pronunciarsi su una decisione su reclamo che determina l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto provvisoriamente dovuto è compatibile con la CEDU.
Distinzione tra credito fiscale definitivo e semplice ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto. Quest'ultimo è prelevato, giusta l'art. 86 cpv. 2 LIVA, nel corso di una procedura preliminare sui generis e costituisce una misura provvisionale. La relativa decisione su reclamo dell'AFC non può, di regola, essere oggetto di ricorso (consid. 2.2).
Riservato il diritto penale fiscale, gli obblighi fiscali sono esclusi dall'art. 6 CEDU. Di conseguenza nemmeno la loro esecuzione coatta vale quale contestazione di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, di modo che non esiste alcun diritto convenzionale all'accesso a un tribunale. Ciò è anche il caso dell'art. 86 cpv. 2 LIVA, tanto più che si tratta di una misura provvisionale (che non pregiudica la causa principale) (consid. 3.3).
Natura accessoria del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU; consid. 3.4) e del divieto di discriminazione (art. 14 in relazione con l'art. 8 n. 1 CEDU). In mancanza di una motivazione sufficiente nessun esame dell'art. 86 LIVA sotto questi profili (consid. 3.5).

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