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Regesto

Art. 38 LBVM, art. 35 cpv. 2 LBVM e art. 34 LBVM, art. 103 lett. a OG, art. 6 PA, art. 23 cpv. 4 LBCR, art. 12 lett. a n. 4 Oem-CFB; assistenza amministrativa all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio delle cartevalori; obbligo per la banca di sopportare le spese.
La Commissione federale delle banche può ottenere la trasmissione delle informazioni necessarie per l'assistenza amministrativa mediante una formale decisione (incidentale) nell'ambito di una procedura d'informazione (consid. 3a).
Dato che la banca può impugnare con ricorso di diritto amministrativo la decisione di assistenza amministrativa, essa non perde - salvo esplicita dichiarazione di rinuncia - la qualità di parte nella procedura di trasmissione che segue, motivo per cui spese possono essere messe a suo carico in base all'art. 12 lett. a n. 4 Oem-CFB (consid. 3b e 4).

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