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Regesto

Art. 4 Cost.; ripartizione fiscale con l'estero effettuata in base al diritto cantonale.
1. Natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 1).
2. Ove per la ripartizione fiscale con l'estero sia determinante esclusivamente il diritto cantonale, il Tribunale federale ne esamina l'applicazione solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, e ciò anche nel caso in cui il diritto cantonale dichiari applicabili i principi del diritto federale relativi alla doppia imposizione intercantonale (consid. 2).
3. Non è arbitrario ripartire in quote la tassazione del reddito di una compagnia d'assicurazione che svolga la sua attività su piano internazionale, e di determinare le quote in base ai premi incassati, nella misura in cui tale modo di procedere tenga correttamente conto dell'importanza relativa degli stabilimenti nella realizzazione del reddito complessivo (consid. 3, consid. 4a); detta condizione non è adempiuta nella fattispecie (consid. 4b).