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Regesto a

Art. 2 cpv. 1 lett. e della legge federale del 22 giugno 1951 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (di seguito: legge sull'esecuzione delle CDI); art. 3 cpv. 2 e art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell'imposta; computo globale d'imposta; riduzione dello sgravio per le società holding; estensione della delega al Consiglio federale.
Un'imposta alla fonte sui diritti di licenza all'estero riscossa dallo Stato della fonte comporta una doppia imposizione per il contribuente illimitatamente assoggettato in Svizzera (consid. 2). Delega al Consiglio federale, sulla base dell'art. 2 cpv. 1 lett. e della legge sull'esecuzione delle CDI, della regolamentazione in materia di sgravio (consid. 3.1). Modo di funzionamento e contesto federale del sistema di computo globale d'imposta secondo l'ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell'imposta (consid. 3.1-3.3). Riduzione di due terzi dello sgravio quando i Cantoni e i Comuni non prelevano imposte (consid. 3.4). L'ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell'imposta non travalica la norma di delegazione dell'art. 2 cpv. 1 lett. e della legge sull'esecuzione delle CDI (consid. 3.5).

Regesto b

Vecchio art. 23 par. 3 lett. b CDI CH-JP e disposizioni analoghe in altre CDI; art. 31 seg. CV; art. 3 cpv. 2 e art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale d'imposta; computo globale d'imposta; riduzione dello sgravio per le società holding; conformità con le CDI.
Nelle versioni in vigore nel 2011 le CDI determinanti autorizzavano il prelievo di un'imposta alla fonte sui diritti di licenza (consid. 4.1 e 4.2). Nelle CDI la Svizzera si è impegnata a concedere lo sgravio (consid. 4.3) e ha scelto a tal fine il metodo della riduzione forfettaria (consid. 4.4). I principi d'interpretazione della CV si applicano, quale diritto consuetudinario internazionale codificato, anche alle CDI concluse da Stati che non hanno ratificato la CV (consid. 4.4). Dall'interpretazione del vecchio art. 23 par. 3 lett. b CDI CH-JP e delle disposizioni analoghe contenute in altre CDI pertinenti emerge che la riduzione dello sgravio in caso di non imposizione da parte dei Cantoni e dei Comuni è conforme alle CDI (consid. 4.5-4.9).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 23 par. 3 lett. b CDI CH-JP