Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 146 cpv. 1 CP, art. 513 cpv. 1 e art. 514 cpv. 2 CO; truffa nell'ambito di un gioco televisivo, astuzia, danno pecuniario, intenzione.
L'astuzia sotto forma di macchinazione è adempiuta nel caso di una persona intervenuta a diverse riprese per conoscere, prima della trasmissione, le domande e le risposte. La vittima non è stata considerata come corresponsabile (consid. 2).
Lasciata indecisa la questione se la trasmissione era un gioco ai sensi del diritto delle obbligazioni; quand'anche così fosse, infatti, l'organizzatore avrebbe diritto di ottenere risarcimento del pregiudizio subito, ciò che permetterebbe di ammettere l'esistenza di un danno pecuniario (consid. 3).
L'elemento intenzionale è adempiuto quando l'agente considera la vincita possibile e la vuole nel caso essa si realizzi (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 146 cpv. 1 CP, art. 513 cpv. 1 e art. 514 cpv. 2 CO