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Regesto

Protezione dalle radiazioni non ionizzanti di antenne per la telefonia mobile: rispetto dei valori limite dell'impianto nei luoghi definiti dall'ORNI "a utilizzazione sensibile" (art. 3 cpv. 3 ORNI e n. 65 allegato 1 ORNI).
Considerazione, dal profilo dell'art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI, delle riserve edilizie di fondi utilizzati solo parzialmente (in concreto particella con una villa a un piano, dove è possibile costruire edifici alti 21 m). Al momento del rilascio della licenza edilizia per l'impianto occorre fondarsi di massima, secondo il principio della proporzionalità, sull'utilizzazione esistente dei fondi limitrofi, ritenuto l'obbligo di adattarlo o rimuoverlo allo scopo di rispettare il valore limite dell'impianto, quando le rimanenti facoltà edificatorie verranno effettivamente utilizzate (consid. 2-5).
Nella fattispecie la Corte cantonale dovrà esaminare anche l'effetto inquinante prodotto globalmente dalle antenne previste e da quelle già poste sullo stesso tetto (consid. 4.1 e 4.2).