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Regesto

Procedura d'approvazione dei piani e procedura d'espropriazione relative ad opere ferroviarie; inizio dei lavori nella procedura combinata.
Congiunzione dei ricorsi (consid. 1).
Rimedi giuridici esperibili, legittimazione ricorsuale (consid. 2).
Quando possono iniziare i lavori di costruzione di un'opera pubblica per la quale è esercitabile il diritto di espropriazione?
- Sintesi dell'evoluzione del diritto federale in questo ambito (consid. 4a-d).
- Revisione della legge sulle ferrovie (consid. 5a) e dell'ordinanza sui progetti di costruzioni ferroviarie (consid. 5b).
- Art. 34 dell'ordinanza sui progetti di costruzioni ferroviarie (consid. 6).
L'art. 34 cpv. 2 dell'ordinanza sui progetti di costruzioni ferroviarie contiene una lacuna (consid. 6a e b). Essa va colmata tenendo presenti l'art. 76 cpv. 4 della legge federale sull'espropriazione e le disposizioni della legge federale sulle strade nazionali; ne discende che, nel quadro di una procedura combinata, i lavori per un'opera ferroviaria possono iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani, emanata dall'Ufficio federale dei trasporti, sia passata in giudicato o, in caso di ricorso, quando il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie abbia statuito al riguardo (consid. 6c-e).
Non è data nella fattispecie una situazione eccezionale suscettibile di giustificare che i lavori inizino in precedenza (consid. 7).