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Regesto

Trattato fra la Svizzera e la Francia per la reciproca estradizione dei delinquenti, del 9 luglio 1869. Doppia incriminabilità. Reciprocità. Ordine pubblico svizzero.
1. I reati di lenocinio semplice e di lenocinio aggravato previsti dal diritto francese corrispondono a uno dei reati contemplati dagli art. 198-202 CP. Essi non sono tuttavia compresi nell'enumerazione dei reati che danno luogo ad estradizione (consid. 4).
2. In occasione della conclusione del trattato, la Svizzera e la Francia non hanno escluso lo scambio di dichiarazioni complementari di reciprocità (consid. 5). Nella fattispecie, la Francia ha presentato una dichiarazione sufficiente per l'estradizione chiesta per il reato di lenocinio aggravato (consid. 6).
3. Sentenza contumaciale emanata in base alla procedura penale francese e ordine pubblico svizzero (consid. 7a, b). Conseguenza dell'adesione della Svizzera e della Francia alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla prassi di questi due Stati in materia di estradizione (consid. 7c).