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Regesto

1. Art. 269 PP.
La riunione in uno stesso atto di un ricorso per cassazione e di un ricorso di diritto pubblico è consentita soltanto ove i due rimedi di diritto siano chiaramente separati sia per quanto concerne le conclusioni, sia per quanto concerne le motivazioni (consid. 2).
2. Art. 271 cpv. 1 PP, art. 58 e art. 60 CP.
a) Ove la parte civile sia stata rinviata avanti il giudice civile, la sua azione civile per risarcimento del danno non è stata "giudicata" insieme con l'azione penale (consid. 3b).
b) La confisca a favore dello Stato di beni che costituiscono il prodotto di un reato, ai sensi dell'art. 58 CP, non è destinata al soddisfacimento di una pretesa di diritto civile (consid. 3c).
c) Una domanda del danneggiato fondata sull'art. 60 CP non ha per oggetto una pretesa di diritto civile (consid. 3d).

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références

Article: art. 58 e art. 60 CP, Art. 269 PP, Art. 271 cpv. 1 PP, art. 60 CP