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Regesto

Convenzione europea di estradizione conclusa a Parigi il 13 dicembre 1957 e approvata dalla Svizzera il 27 settembre 1966.
1. Essa sostituisce, in particolare, il trattato sull'estradizione stipulato tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868, e rende di massima inapplicabile, nei rapporti con quest'ultimo Paese, la LF del 22 gennaio 1892 sull'estradizione agli Stati stranieri (consid. 1).
2. Perchè si dia luogo all'estradizione occorre che il reato sia punibile nello Stato richiedente e nello Stato richiesto e che il massimo della pena o della misura di sicurezza privative di libertà comminate raggiunga almeno l'anno (art. 2 § 1 della Convenzione; consid. 3 e 4).
3. Nozione di reato politico e di fatto connesso a un simile reato (art. 3 § 1 della Convenzione), per i quali l'estradizione non viene accordata. Caso di un reato commesso secondo un movente anarchico (consid. 6 e 7).