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Regesto

Art. 12 cpv. 2 cifra 2 LAMI: Prestazioni dell'assicurazione complementare per spese di cura ospedaliera.
- Dell'ammissibilità di disposizioni statutarie secondo le quali le prestazioni dell'assicurazione per cura ospedaliera a favore di malati cronici spedalizzati possono essere ridotte della parte riferita a vitto e alloggio (consid. 2a e c).
- La cassa, preliminarmente a ogni riduzione e secondo il principio inquisitorio, deve accertare se i redditi dell'assicurato gli permettono di sopperire alle spese di vitto e alloggio (consid. 2b e d).
Art. 12 cpv. 2 cifra 2 LAMI: Prestazioni in caso di degenza ospedaliera.
- Della spedalizzazione per motivi sociali; si determina secondo criteri medici quale ospedale risponde ai bisogni dell'assicurato (stabilimento per malattie acute/ospedale geriatrico); dell'obbligo delle casse malati di versare prestazioni quando lo stabilimento non è adeguato (consid. 3b/aa).
- Se un assicurato non necessita di ulteriore spedalizzazione, ma deve soggiornare in un altro stabilimento (ad esempio in una casa di riposo) e che disposizioni sono da prendere in vista del trasferimento, spetta alla cassa di versare le prestazioni erogate in precedenza durante un breve periodo transitorio; la giurisprudenza reputa adeguato un periodo di adattamento di un mese; in questo contesto non è applicabile la giurisprudenza concernente la soppressione dell'indennità giornaliera di malattia per la quale l'assicurato è tenuto, dopo un periodo transitorio da tre a cinque mesi, a mettere a frutto la sua capacità residua di lavoro in altra attività ragionevolmente esigibile (consid. 3d).
Art. 12 cpv. 2 cifra 1 LAMI: Prestazioni in caso di cura ambulatoria. Se le spese di cura ambulatoria non sono coperte dalla prestazione forfetaria giornaliera erogata di 6 franchi, la cassa risponde anche delle spese eccedenti (consid. 3c).
Art. 12, 30bis cpv. 1 LAMI e art. 129 cpv. 1 lett. c OG: Prestazioni volontarie. Le prestazioni volontarie, che non incombono alla cassa in virtù di legge e statuti, sono sottratte al controllo giudiziario (consid. 3c).