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Regesto

Art. 33 cpv. 1 e 34 n. 1 CP. Distinzione fra stato di necessità e legittima difesa. Tiranno domestico ucciso dalla moglie.
L'atto necessario è lecito se il bene protetto è più prezioso di quello leso; esso è illecito, ma scusabile o impunibile, qualora i beni contrapposti siano di valore comparabile (consid. 2b).
Pericolo imminente (consid. 3a e b).
Pericolo non altrimenti evitabile (consid. 3).
Può sussistere uno stato di necessità scusabile nel caso di una persona che uccide il suo aguzzino per porre fine al proprio supplizio (consid. 4 e 5).

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références

Article: Art. 33 cpv. 1 e 34 n. 1 CP