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Regesto

Art. 85 OG. Votazione su di un'iniziativa popolare cantonale; legge, adottata prima della votazione, che costituisce fattualmente un controprogetto parziale; messaggio ufficiale.
1. Ricapitolazione della giurisprudenza relativa
- al divieto di un'influenza illecita sulla formazione della volontà dei cittadini, in particolare mediante l'informazione proveniente dall'autorità (consid. 3a);
- al principio dell'unità della materia, in particolare in caso di votazione simultanea su di un'iniziativa e su di un controprogetto (consid. 3b).
2. Le limitazioni che il deposito di un'iniziativa legislativa comporta per l'attività legislativa dello Stato sono di natura strettamente procedurale e hanno come unico scopo di salvaguardare il libero esercizio del diritto di voto. Il deposito di un'iniziativa non impedisce il legislatore di adottare una legge concernente lo stesso oggetto e di stabilirne la caducità in caso di accettazione dell'iniziativa. Anche ove sia suscettibile di esercitare un'influenza considerevole sull'elettorato, un messaggio ufficiale è ammissibile se espone la situazione obiettivamente (consid. 5).