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Regesto

Art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA; art. 8 cpv. 1 lett. f e art. 15 cpv. 2 LADI in relazione con l'art. 15 cpv. 3 OADI; art. 23 LADI; art. 40b OADI; obbligo di prestazione anticipata dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione con l'assicurazione invalidità.
L'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare una prestazione anticipata per il tempo in cui viene chiarito il diritto a prestazioni di un'altra assicurazione, affinché siano evitate lacune nella perdita di guadagno (situazione sospensiva). La giurisprudenza sul termine della prestazione anticipata mira, che la cassa di disoccupazione provveda al necessario adattamento di prestazione il più presto possibile ossia quando è accertato il grado di incapacità lavorativa. La possibilità di ammettere secondo i casi tale adattamento anche nel momento di una decisione interna dell'amministrazione andrebbe a scapito della sicurezza giuridica e della praticabilità nel procedimento amministrativo. Non occorre scostarsi dal principio secondo cui occorre fissare il termine della situazione sospensiva con l'emanazione della decisione dell'ufficio invalidità, soprattutto perché alla cassa di disoccupazione non deriva un danno giuridico (consid. 2-4).

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