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Regesto

Art. 22ter e art. 31 segg. Cost.; art. 2 Disp. trans. Cost.; legge ginevrina sulle demolizioni, trasformazioni e rinnovazioni di case d'abitazione.
1. La legge cantonale sopra menzionata limita le possibilità di trasformare le case d'abitazione. L'art. 3 cpv. 1 lett. a assimila a una trasformazione i "lavori di una certa importanza"; tale norma può essere interpretata in modo conforme agli art. 269 segg. CO (consid. 4).
2. Le riparazioni importanti sono assimilate a una trasformazione soggetta ad autorizzazione (art. 3 cpv. 1 lett. d); tale norma ostacola l'applicazione dell'art. 270b CO in relazione con l'art. 14 OLAL (RS 221.213.11) (consid. 5).
3. La legge di cui trattasi non ha per effetto d'istituire un controllo permanente e generale delle pigioni e dei prezzi sul piano cantonale (consid. 6).
4. Considerazione delle riserve per la manutenzione in sede di determinazione del prezzo o della pigione (consid. 7).
5. Il conduttore ha diritto di essere informato e consultato, prescindendo da qualsiasi disdetta della locazione, ove il proprietario intenda eseguire lavori soggetti alla legge (art. 13 della legge). Tale norma può essere interpretata conformemente alla Costituzione (consid. 8).
6. La legge di cui trattasi è, come tale, conforme agli art. 22ter e art. 31 segg. Cost. (consid. 9).
7. L'art. 3 cpv. 1 lett. c della legge assimila a una trasformazione la creazione di nuove abitazioni nel sottotetto; tale norma non viola la garanzia della proprietà né la libertà di commercio e d'industria (consid. 10).
8. Principi che regolano la determinazione da parte dell'autorità del prezzo o della pigione delle abitazioni trasformate (art. 6 cpv. 6 della legge). Questa disposizione non può essere applicata alle abitazioni che non corrispondono ai bisogni preponderanti della popolazione, e in particolare alle abitazioni di lusso (consid. 11), né può limitare in tale caso al 10% l'aumento della pigione (consid. 12).