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Regesto

Autorizzazione di gestire un centro di raccolta per i cereali indigeni.
1. Di regola, una domanda con cui è chiesta l'autorizzazione di gestire un centro di raccolta è trattata secondo il diritto applicabile al momento della decisione, e non secondo quello vigente al momento della presentazione della domanda (consid. 2a).
2. Presupposti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza generale concernente la legge sui cereali (RS 916.111.01):
a) necessità di un nuovo centro di raccolta (consid. 3);
b) non devono essere messi seriamente in pericolo i centri di raccolta esistenti, ciò che può essere garantito limitando la capacità del nuovo centro di raccolta di prendere in consegna i cereali (consid. 4).