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Regesto

Art. 12 Cost.; art. 8 CEDU; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; art. 2bis dell'ordinanza del Cantone San Gallo del 3 dicembre 2002 sull'accoglienza dei richiedenti l'asilo; art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del Cantone San Gallo del 18 dicembre 2007 sulla legislazione federale sugli stranieri.
Nel Cantone San Gallo l'ufficio cantonale della migrazione è competente per l'esecuzione della legislazione federale in materia di asilo e con ciò anche per l'attribuzione delle persone interessate ai comuni a scopo della concessione dei soccorsi d'emergenza. Dal momento che i comuni non dispongono al riguardo di alcuna competenza, l'ufficio dell'assistenza sociale è legittimato, in virtù del principio generale della sussidiarietà disciplinante il diritto costituzionale di ottenere soccorso in una situazione di indigenza, a rifiutare l'esame di merito di una domanda di soccorso d'urgenza presentata da un richiedente l'asilo respinto mediante ordine di allontanamento definitivo e a rinviare l'interessato al comune al quale era stato assegnato (consid. 5.1).
Se la persona interessata è dell'avviso che si trovi in una situazione che, sulla base delle disposizioni internazionali, giustificherebbe una modifica dell'attribuzione, essa dovrà rivolgersi all'ufficio cantonale della migrazione (consid. 5.2).