Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

120 IV 113


20. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 15 marzo 1994 nella causa X. c. Ministero pubblico del Cantone Ticino (ricorso per cassazione)

Regeste

Tentative d'infraction qualifiée; art. 21 al. 1, art. 139 ch. 2 et 3 CP.
Au début de la tentative d'une infraction, il n'y a pas encore de tentative de la réaliser sous sa forme qualifiée. Pour cela, il faut qu'ait été franchie l'étape qui distingue l'une de l'autre les infractions simple et qualifiée. La tentative d'un brigandage qualifié par la mise en danger de la vie d'autrui ne peut exister que si l'auteur a commencé à placer la victime dans un danger de mort imminent (consid. 1) (changement de jurisprudence).

Faits à partir de page 113

BGE 120 IV 113 S. 113

A.- Il 15 settembre 1992 la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino dichiarava X. colpevole di tentata rapina aggravata, e di altri reati condannandolo a 6 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 15 anni.
BGE 120 IV 113 S. 114
Adita da X., la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) ne respingeva il ricorso, nella misura in cui era ammissibile, con sentenza del 20 aprile 1993.

B.- Con ricorso per cassazione X. è insorto contro la sentenza della CCRP, chiedendo che essa sia annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione. Egli adduce tra l'altro che la CCRP ha violato il diritto federale nel riconoscerlo colpevole di tentata rapina aggravata ai sensi dell'art. 139 n. 3 CP.
Il Tribunale federale ha deciso che X. si è reso colpevole di tentata rapina aggravata ai sensi dell'art. 139 n. 2 CP.

Considérants

Considerando in diritto:

1. Secondo gli accertamenti di fatto della CCRP, vincolanti per la Corte di cassazione penale del Tribunale federale (art. 277bis cpv. 1 PP [RS 312.0]), il ricorrente, insieme con Y., decideva nel novembre/dicembre 1991 di compiere una rapina nella villa di Z. ubicata a C. Il 17 dicembre 1991, ambedue si appostavano verso le 18.15 nelle vicinanze dell'adiacente villa, da dove potevano osservare in modo ideale l'entrata principale e il piazzale su cui erano parcheggiate le vetture dei proprietari della villa. Il piano dei due correi prevedeva che, una volta all'interno dell'edificio, Y. avrebbe provveduto a legare i presenti, mentre X., con la minaccia delle armi ed in particolare di un fucile, si sarebbe fatto aprire la cassaforte in modo da asportarne il contenuto. Eseguito il colpo, le persone legate sarebbero state chiuse in un locale della casa, così da garantire la fuga dei rapinatori con la jeep di Z. Tuttavia verso le ore 19.30 i due rapinatori decidevano di rimandare l'esecuzione della rapina a causa dell' eccessivo andirivieni di persone che avevano notato in precedenza e che aveva loro impedito di valutare il numero di persone che si trovavano all'interno della villa. Durante la fase di attesa, essi erano comunque in ogni momento pronti ad intervenire e a tale scopo avevano approntato le armi, provvedendo a caricare il fucile calibro 12 con il caricatore a tamburo e lasciando disassicurata l'arma, mentre Y. aveva su di sé la pistola Beretta pure carica e pronta per l'uso, con il cane armato e disassicurata.
a) Nella misura in cui il ricorrente considera come arbitrari gli accertamenti di fatto dei giudici di prima istanza, riconosciuti come esenti da arbitrio dalla CCRP, non può essere entrato nel merito della sua doglianza. Una censura d'arbitrio può essere sollevata esclusivamente con ricorso di diritto pubblico (art. 269 cpv. 2 PP), la cui motivazione deve
BGE 120 IV 113 S. 115
adempiere i requisiti stabiliti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, ciò che non è manifestamente il caso del presente ricorso per cassazione (cfr. al proposito DTF 118 Ia 8 consid. 1c; DTF 118 IV 293 consid. 2a).
b) Perché sia adempiuta la fattispecie legale prevista dall'art. 139 n. 3 CP occorre che il pericolo concreto di una lesione mortale della vittima sia imminente, ciò che si determina in base alle circostanze di fatto e del comportamento concreto dell'agente. Tale imminenza del pericolo è così, ad esempio, data allorché un'arma da fuoco carica, disassicurata, con un proiettile in canna, sia puntata a breve distanza sulla vittima, in modo che un colpo possa partirne in qualsiasi momento, sia pure involontariamente; lo stesso vale ove l'arma sia carica ma assicurata e priva di un proiettile in canna, allorquando sussistano particolari circostanze ulteriori (per esempio, in caso di zuffa) (DTF 117 IV 419 consid. 4).
Un tentativo di reato va ammesso secondo l'art. 21 cpv. 1 CP, quando l'agente abbia cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto. Per inizio dell'esecuzione ai sensi di tale disposizione va intesa qualsiasi attività che, secondo il piano criminoso dell'agente, costituisca l'ultimo passo decisivo verso l'evento del reato, passo superato il quale l'agente non suole normalmente più tornare indietro, salvo che circostanze esterne gli rendano più difficile o impossibile l'attuazione del suo proposito (DTF 117 IV 395 consid. 3, DTF 114 IV 112 consid. 2c/bb, con i rispettivi richiami).
Per quanto concerne la relazione fra tentativo e forma aggravata di un reato, la giurisprudenza ha ammesso che fosse ravvisabile un tentativo di reato qualificato già laddove l'agente avesse voluto realizzare la fattispecie legale qualificata. Tale giurisprudenza è stata espressa concretamente in un caso paragonabile a quello in esame (anche se la forma qualificata per il pericolo di morte imminente era regolata dall'allora vigente art. 139 n. 2 CP e non dal corrispondente art. 139 n. 3 CP vigente attualmente); il Tribunale federale aveva rilevato (DTF 108 IV 18 consid. 2c) che un tentativo di rapina aggravata in ragione di una minaccia di morte non è dato soltanto laddove l'agente abbia minacciato concretamente una persona di morte e la vittima non sia divenuta ciononostante incapace di opporre resistenza, ma bensì già laddove l'agente abbia voluto minacciare una persona di morte, irrilevante essendo al proposito sapere se egli fosse pronto ad attuare la sua minaccia. Questa giurisprudenza diverge dall'opinione dominante in dottrina e secondo la quale, perché si abbia un tentativo di un reato aggravato, non è sufficiente la volontà soggettiva di
BGE 120 IV 113 S. 116
realizzare la circostanza aggravante; l'inizio dell'esecuzione della forma non qualificata di un reato non rappresenta ancora l'inizio dell'esecuzione della forma qualificata; è imprescindibile, perché vi sia tentativo della forma qualificata di un reato, che sia stato compiuto il passo decisivo verso l'esecuzione di tale forma qualificata; così, nel caso di rapina aggravata per l'esposizione a pericolo di morte, non basta che l'agente intenda esporre a pericolo di morte la vittima, ma occorre che anche obiettivamente cominci in modo concreto ad agire in conformità a tale sua intenzione. Poiché nel caso della rapina la legge richiede per la forma qualificata di cui trattasi un rischio di morte imminente, l'agente deve, per poter essere condannato per tentativo di rapina aggravata, avere cominciato ad esporre la vittima a un pericolo di morte imminente (v. sulla relazione tra tentativo e reato qualificato, ARZT, Revue pénale suisse 1983, pag. 268 segg. e recht, Zeitschrift für juristische Ausbildung und Praxis, 1985 pag. 86; SCHWENTER, Revue pénale suisse 1983, pag. 284; TRECHSEL, Kurzkommentar, ad Art. 139 N. 20; SCHUBARTH, Kommentar Strafrecht, vol. 2 Art. 139 N. 66). In una sentenza inedita del 6 ottobre 1993 nella causa Procura pubblica del Cantone di Soletta c. R., la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha modificato in questo senso la sua giurisprudenza in un caso in cui il limite dal quale inizia il tentativo di rapina ai sensi dell'art. 139 n. 3 CP non era ancora stato superato, perché l'ufficio postale in cui la rapina doveva aver luogo era già chiuso al momento in cui essi avevano iniziato l'esecuzione della rapina. Una situazione per molti versi comparabile è data nella fattispecie. Come a giusto titolo rilevato dal ricorrente, l'esposizione a pericolo di morte imminente non era ancora cominciata, e ciò neppure se le armi che i ricorrenti si proponevano di utilizzare per minacciare le vittime erano già disassicurate e pronte a sparare. Tali armi non erano ancora puntate sulle vittime - i ricorrenti si sono limitati ad osservare l'andirivieni delle persone presso la villa e, pur essendo pronti a entrare nella stessa, non avevano ancora superato il passo decisivo di chi espone la vita altrui ad un pericolo di morte imminente. Diverso sarebbe stato il caso in cui il ricorrente e il suo correo già avessero iniziato la loro irruzione, ossia già avessero cominciato a correre, armi alla mano, verso la villa, e si fossero poi improvvisamente ritirati, o perché sorpresi da un'inattesa reazione delle persone presenti minacciate con le armi pronte per l'uso o per aver accertato solamente quando già l'irruzione era cominciata che il numero delle persone presenti era troppo elevato per poter portare a
BGE 120 IV 113 S. 117
termine con successo la rapina, o a causa di qualsiasi altro motivo indipendente dalla loro volontà che li avesse indotti a desistere.
Va quindi tenuto fermo che, nelle concrete circostanze, il ricorrente e il suo correo non si sono resi colpevoli di tentativo di rapina aggravata ai sensi dell'art. 139 n. 3 CP, perché il limite dal quale inizia il tentativo di tale reato qualificato non era ancora stato superato.
c) Detto ciò, è manifesto - ed ammesso dallo stesso ricorrente (v. atto di ricorso, pag. 6 cpv. 2) - che ci si trova in presenza di un tentativo di rapina aggravata ai sensi dell'art. 139 non n. 3, bensì n. 2, e ciò perché l'agente, per il modo in cui ha perpetrato il tentativo di rapina, si è dimostrato particolarmente pericoloso. La pericolosità è palese, ove si consideri che il ricorrente non solo si era munito di un'arma da fuoco (ciò che giustificherebbe soltanto l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 139 n. 1bis CP), bensì l'aveva, al momento in cui era iniziata l'esecuzione della rapina ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 CP, disassicurata e pronta a sparare ed era inoltre deciso a farne uso in caso di resistenza, come risulta dagli accertamenti di fatto vincolanti per il Tribunale federale. In altre parole, egli aveva superato l'ultimo passo verso l'esecuzione di una rapina che, secondo il piano criminoso ideato, doveva aver luogo minacciando le vittime con le armi pronte a sparare, brandite dal ricorrente e dal suo correo. In tal modo il ricorrente ha tentato di eseguire una rapina comportante un rischio concreto per la vittima, rischio che, pur non essendo stato superato il limite in cui comincia il tentativo del reato di cui all'art. 139 n. 3 CP, integra comunque la fattispecie della particolare pericolosità richiesta dall'art. 139 n. 2 CP (DTF 117 IV 419 consid. 4b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1

références

ATF: 117 IV 419, 118 IA 8, 118 IV 293, 117 IV 395 suite...

Article: art. 139 n. 3 CP, art. 139 n. 2 CP, art. 21 cpv. 1 CP, art. 139 ch. 2 et 3 CP suite...