Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 13 cpv. 1 CP.
Se l'autorità giudicante non ritiene l'imputato pienamente responsabile, essa non può pronunciarsi sulla diminuzione della sua responsabilità senza far capo ad una perizia psichiatrica. L'art. 13 cpv. 1 CP le impone di far valutare dal perito anche il grado di diminuzione della responsabilità. Pur non essendo stato adempiuto l'obbligo di raccogliere tali informazioni, è possibile che un ricorso risulti inammissibile per mancanza di un corrispondente pregiudizio per l'imputato (consid. 1b).