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Regesto

Rifiuto di accordare successivamente un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT per costruzioni erette fuori della zona edificabile; ordine di demolizione.
Il requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT non è dato per costruzioni (casa monofamiliare con scuderia e maneggio) destinate principalmente all'abitazione e all'allevamento di animali praticato come hobby (consid. 3).
Nullità di un'autorizzazione eccezionale accordata dal municipio, in assenza dell'approvazione di un'autorità cantonale, richiesta dall'art. 25 cpv. 2 LPT (consid. 5).
Legittimità dell'ordine di demolire le costruzioni edificate senza valida autorizzazione e in violazione delle disposizioni del diritto sostanziale, dato che il committente non era in buona fede e gli interessi pubblici al ripristino della situazione conforme al diritto prevalgono sugli interessi finanziari del committente (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 24 cpv. 1 LPT, art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, art. 25 cpv. 2 LPT