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Regesto

Obbligo della Confederazione di fornire una prestazione fondata su di una garanzia concessa per i rischi delle esportazioni. Rilevanza di indicazioni inesatte date per errore dal beneficiario della garanzia nella propria domanda. LF del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni (RS 946.11).
1. Ove, in una decisione con cui è accordata la garanzia, la copertura degli acconti sia stata espressamente esclusa in base alle informazioni date dal richiedente nella sua domanda di garanzia, questi non è coperto nel caso in cui intervenga una perdita dovuta al mancato pagamento degli acconti, e ciò anche se le indicazioni inesatte siano state date per errore (consid. 2).
2. Una garanzia viene meno per l'intera ordinazione se il beneficiario non rispetta le condizioni fissate nella decisione di garanzia, anche laddove tali condizioni siano riconducibili a indicazioni inesatte da lui date per errore (consid. 3).