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Regesto

Assistenza amministrativa internazionale all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio di cartevalori.
Art. 35 cpv. 2 LBVM: obbligo di fornire le informazioni richieste (consid. 2).
Art. 38 cpv. 2 lett. c LBVM: Rapporto tra l'assistenza giudiziaria in materia penale e l'assistenza amministrativa. Quando, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia, la Commissione federale delle banche autorizza l'eventuale trasmissione di informazioni all'autorità estera competente per l'azione penale, deve essere in possesso di tutte le assicurazioni richieste dal diritto svizzero (consid. 3). Ciò presuppone che tutte le condizioni materiali dell'assistenza giudiziaria siano soddisfatte, compresa l'esigenza della doppia incriminazione prevista dall'art. 64 AIMP. Al riguardo, dall'accordo dato dall'Ufficio federale di polizia deve potersi dedurre che le regole dell'assistenza giudiziaria in materia penale sono rispettate. Nel caso specifico, le condizioni per autorizzare la trasmissione all'autorità penale non sono realizzate (consid. 4).

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références

Article: Art. 35 cpv. 2 LBVM, art. 64 AIMP