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Regesto

Art. 81 cpv. 1 LEF; eccezioni da opporre al rigetto definitivo dell'opposizione; eccezione concernente la parziale estinzione del debito; potere d'esame del giudice del rigetto dell'opposizione.
In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF, il giudice può unicamente ammettere mezzi di difesa strettamente limitati, che il debitore prova con documenti (consid. 3a). In caso di estinzione parziale del debito, il rigetto definitivo dell'opposizione può quindi unicamente essere rifiutato per la parte del debito estinta se il debitore dimostra con documenti la causa dell'estinzione parziale e il corrispondente importo, in caso contrario il rigetto dell'opposizione dev' essere pronunciato per l'intero debito (consid. 3b). Nella fattispecie la decisione che rifiuta di rigettare l'opposizione viola questi principi (consid. 3c) e conduce inoltre a un risultato arbitrario, privando la creditrice e suo figlio dei contributi loro dovuti in virtù di giudizio esecutivo (consid. 3d).