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Regesto

Art. 85 lett. a OG. Diritti politici; concretizzazione di un'iniziativa legislativa non presentata nella forma di progetto già elaborato.
1. Gli autori di un'iniziativa non presentata nella forma di progetto già elaborato possono invocare a sostegno di un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 85 lett. a OG la censura secondo cui il progetto di legge sottoposto al voto del popolo toglie sostanza alla loro iniziativa, al punto di snaturarla (consid. 1a). Un comitato d'iniziativa senza personalità giuridica non è, in linea di principio, legittimato a proporre ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti politici (consid. 1b).
2. Principi del diritto ginevrino relativi alla trattazione di un'iniziativa non presentata nella forma di progetto già elaborato (consid. 3).
3. Un'iniziativa che esige un lavoro di elaborazione da parte dell'autorità legislativa va trattata come un'iniziativa non presentata quale progetto già elaborato ai sensi del diritto costituzionale cantonale (consid. 4a). Il legislatore che entra nel merito di tale iniziativa è tenuto ad adottare norme equivalenti nel loro contenuto a quelle di cui gli inizianti richiedono l'adozione (consid. 4b).
4. Nella fattispecie, la clausola di finanziamento proposta costituiva un elemento fondamentale dell'iniziativa. Il legislatore non poteva scostarsene, rifiutando d'inserire nel progetto di legge destinato a concretizzarla una norma fissa e impegnativa per il bilancio preventivo dello Stato (consid. 5).

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Article: Art. 85 lett. a OG