Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Divieto di demolire stabilito, per motivi relativi alla protezione dei monumenti, allo scopo di garantire la modificazione o il completamento di un piano; autonomia comunale; proporzionalità (art. 22ter Cost.); art. 90 cpv. 1 lett. b OG.
1. Autonomia dei comuni bernesi in materia di protezione dei monumenti e del paesaggio secondo la legge e l'ordinanza sulle costruzioni del 1970 (consid. 3b).
2. I resistenti vittoriosi nella procedura cantonale e che non sono stati lesi nei loro diritti possono, nell'opporsi al ricorso di diritto pubblico proposto dalla controparte, invocare un accertamento e un apprezzamento inesatti dei fatti. I loro mezzi devono tuttavia soddisfare i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (consid. 4a).
3. Mantenendo una determinata situazione esistente, un divieto di demolizione può avere per scopo di rendere possibile la modificazione o il completamento di un piano, conformemente ai criteri della protezione dei monumenti (consid. 4b/bb). La restrizione del diritto di proprietà che ne risulta non è sproporzionata se, allo stato attuale, non è possibile una nuova edificazione, non può essere tratto un profitto rilevante dalla demolizione e non sono necessarie spese considerevoli di manutenzione (consid. 4b/cc).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 90 cpv. 1 lett. b OG, art. 22ter Cost.