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Regesto

Art. 16 paragrafo 1 e art. 18 della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri); art. 81 cpv. 2 LStrI (nella versione giusta il n. I della legge federale del 14 dicembre 2018 [Norme procedurali e sistemi d'informazione], in vigore dal 1° giugno 2019). Condizioni di carcerazione degli stranieri incarcerati in vista del loro rinvio.
La carcerazione di uno straniero in vista del suo rinvio deve, di principio, avvenire in uno stabilimento speciale adibito esclusivamente a tal fine (centro di detenzione amministrativa). Soltanto in casi eccezionali può essere effettuata in uno stabilimento penitenziario ordinario purché - con la creazione di un settore indipendente - la separazione dagli altri detenuti sia garantita e motivi importanti impediscano un'altra forma di carcerazione amministrativa (consid. 4-6).
La decisione di carcerazione deve spiegare in modo dettagliato le ragioni per le quali lo straniero è incarcerato in un settore indipendente di uno stabilimento penitenziario ordinario invece che in uno stabilimento carcerario speciale (centro di detenzione amministrativa) (consid. 8).
Esistenza di un motivo importante che giustifica la carcerazione dell'interessato in un settore indipendente del carcere regionale di Berna confermata nel caso specifico dal Tribunale federale (consid. 7).

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références

Article: art. 81 cpv. 2 LStrI