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Regesto

Protezione di un marchio di fabbrica al beneficio d'una registrazione internazionale.
1. Art. 5 cpv. 2 dell'accordo di Madrid. Il termine di un anno previsto da questa disposizione per la notificazione del diniego della protezione non decorre dal giorno della domanda di registrazione internazionalenel paese d'origine, ma solo dal giorno in cui la registrazione è stata effettivamente effettuata (consid. 1).
Decorso questo termine, gli stati contraenti sono esclusi solo con nuovi motivi di diniego (consid. 2).
2. Art. 14 cpv. 1 num. 2 LMF, art. 6 quinquies lett. B num. 2 della convenzione di Parigi: La parola "discotable" indica una cosa e non può pertanto essere protetta come marchio (consid. 3).
3. Art. 6 quinquies lett. C, cpv. 1 della convenzione di Parigi. Questa disposizione consente di tener conto di tutte le circostanze di fatto, onde non obbliga gli stati contraenti a proteggere un marchio per il solo motivo che nel paese di origine ha validità commerciale (consid. 4).

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