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Regesto

Art. 111 cpv. 2 OG, art. 94 OG in relazione con l'art. 113 OG.
- Di principio l'amministrazione cantonale non può essere obbligata all'esecuzione di un giudizio di prima istanza deferito con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni e quindi non ancora cresciuto in giudicato (consid. 2).
- L'esecuzione immediata del giudizio di prima istanza può soltanto essere ottenuta con provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 94 OG (consid. 3).
- In casu, trattasi di decisione in caso dubbio (art. 81 cpv. 2 lett. a LADI) negante all'assicurato il diritto di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il giudizio cantonale annulla questa decisione e rinvia la causa all'amministrazione. Ricorso di diritto amministrativo interposto dall'UFIAML. Richiesta dell'assicurato opponente intesa a negare l'effetto sospensivo al ricorso; rigetto dell'istanza.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 94 OG, Art. 111 cpv. 2 OG, art. 113 OG, art. 81 cpv. 2 lett. a LADI