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Regesto

Opposizione a un progetto esecutivo di strade nazionali, esame dell'impatto sull'ambiente.
Rimedio giuridico ammissibile: le organizzazioni nazionali possono impugnare il progetto esecutivo di strade nazionali con ricorso di diritto amministrativo fondandosi sugli art. 9 e 55 LPA, dato che esse sono legittimate, in virtù dell'art. 55 cpv. 3 LPA, ad avvalersi dell'opposizione prevista in materia di espropriazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LEspr (consid. 2a).
Legittimazione dell'organizzazione ricorrente (consid. 2b). Tempestività dei ricorsi (consid. 3).
Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 4).
Il progetto esecutivo impugnato può fondarsi su di un progetto generale approvato dal Consiglio federale (consid. 6). La riserva formulata da quest'ultimo nella sua decisione di approvazione non si riferisce alla via di accesso litigiosa e non significa d'altronde che il DFTCE possa decidere sul numero e l'ubicazione dei raccordi (consid. 6a). Il fatto che tale accesso, da creare previamente, sia destinato a decongestionare il traffico, in attesa che sia posto in esercizio il tronco principale, non comporta l'obbligo di elaborare per detto accesso, a titolo complementare, un progetto generale separato (consid. 6b).
Né la legge sulle strade nazionali né la legislazione in materia di protezione dell'ambiente impediscono di progettare e di eseguire a tappe tratti di strade nazionali che costituiscono l'oggetto di un progetto generale (consid. 7). Lo svolgimento dell'esame plurifase dell'impatto sull'ambiente, quale previsto per la costruzione delle strade nazionali, permette, di regola, di limitare la terza fase dell'esame al progetto esecutivo particolare (consid. 7b). In sede di opposizione contro il progetto esecutivo, il progetto generale e il corrispondente esame dell'impatto sull'ambiente (seconda fase) possono essere rimessi in discussione solo ove siano affetti da vizi che si sono ripercossi sul progetto esecutivo (consid. 7c).
Il progetto esecutivo litigioso è compatibile con le prescrizioni in materia di protezione contro il rumore e con quelle dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (consid. 8). Qualora sia da prevedere che una nuova strada nazionale comporti immissioni foniche eccedenti i valori limite di esposizione al rumore, potrà - purché siano state ordinate le ammissibili limitazioni delle emissioni alla fonte - pretendersi soltanto, in virtù dell'art. 25 cpv. 3 LPA, che siano adottate per gli edifici interessati misure d'insonorizzazione, non invece che si rinunci alla costruzione della strada (consid. 8b). Neppure gli art. 18 e 19 OIAI escludono la costruzione di un'infrastruttura destinata al traffico suscettibile di dar luogo a immissioni eccessive; l'autorità è in tal caso tenuta ad allestire un piano di provvedimenti ai sensi dell'art. 31 OIAI (consid. 8c).

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références

Article: art. 7 cpv. 3 LEspr