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Regesto

Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 9 Cost.; art. 9 LPGA; art. 42 LAI; art. 37 cpv. 3 lett. e, art. 38 OAI; legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3): Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.
"L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana" non comprende né "l'aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita", né "le cure" e neppure "la sorveglianza". Esso configura una misura di assistenza complementare e indipendente. La concretizzazione dei casi di applicazione d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana da parte dell'UFAS (cifre marg. 8050-8052 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI] nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) è, di principio, materialmente giustificata e quindi conforme a legge e ordinanza (consid. 9).
La cifra marg. 8053 CIGI non lede il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), né il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), né il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e neppure la LDis (consid. 6.2).
Nell'ambito dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana a norma dell'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si deve tener conto dell'aiuto diretto e indiretto di terzi. Pertanto, la persona accompagnatrice può anche personalmente eseguire le attività necessarie se la persona assicurata per motivi di salute non è più in grado di farlo nonostante istruzione o sorveglianza/controllo (consid. 10.2).

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