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Regesto

Art. 23 cpv. 1, 25 cpv. 3 LAM.
- Quando l'assicurato connota nello stesso tempo una diminuzione della capacità di guadagno e una menomazione dell'integrità fisica o psichica, si indennizzano cumulativamente - con l'assegnazione di una sola rendita - i due danni e non solo quello preponderante (cambiamento della giurisprudenza; consid. 2).
- In tale caso la menomazione dell'integrità deve essere indennizzata aumentando la rendita di invalidità, da calcolare secondo l'art. 24 LAM, di un supplemento in franchi variante secondo il tasso del danno (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 24 LAM