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Regesto

Art. 5 CEDU, art. 13c LAsi, 13d LAsi e 47 cpv. 2bis LAsi, art. 13c LDDS; fermo di un richiedente l'asilo in un aeroporto (procedura all'aeroporto).
Il fermo di stranieri nella zona di attesa di un aeroporto durante più giorni deve, in linea di principio, essere considerato come una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 n. 1 CEDU; condizioni poste dalla CEDU affinché una privazione della libertà sia ammissibile (consid. 3).
La base legale per una procedura di fermo in un aeroporto è essenzialmente prevista agli art. 13c e 13d LAsi. Questa regolamentazione non soddisfa le esigenze della CEDU, in particolare per quanto concerne il controllo giudiziario di cui all'art. 5 n. 4 CEDU. Il legislatore deve intervenire; per il periodo transitorio il Tribunale federale può porre dei principi che completano la legge (consid. 4).
Diversi stadi nel decorso della procedura all'aeroporto (consid. 5a). Quando la decisione di rinvio dell'Ufficio federale dei rifugiati è divenuta esecutiva (art. 47 cpv. 2bis LAsi), il fermo all'aeroporto è autorizzato unicamente in virtù della legge concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (carcerazione in vista di sfratto); l'autorità giudiziaria competente è il giudice cantonale incaricato di pronunciare la carcerazione in vista di sfratto giusta l'art. 13c LDDS (consid. 5b). Per gli stadi anteriori della procedura, la Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo è l'autorità la più indicata per esaminare la privazione della libertà. È sufficiente che essa si pronunci su ricorso; ciò suppone che vi sia una decisione dell'Ufficio federale dei rifugiati concernente il divieto d'entrata nonché la designazione dell'aeroporto quale luogo di soggiorno (consid. 5c-e).
Nel caso concreto, a ragione il giudice cantonale ha rifiutato di esaminare nel merito due domande di messa in libertà presentate prima che vi fosse una decisione di rinvio esecutiva (consid. 6).

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