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Regesto

Art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 6 n. 3 lett. c CEDU, art. 87 cpv. 2 OG, art. 90 cpv. 1 lett. a OG; diritto a un avvocato d'ufficio, decisione incidentale impugnabile, natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico.
Quando, nell'ambito di una procedura di revisione, l'istante debba difendere i propri interessi senza l'assistenza di un legale, può sorgere un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG (consid. 1.1).
La conclusione, tendente a invitare l'autorità cantonale a designare al ricorrente un avvocato d'ufficio per la procedura cantonale, è inammissibile (consid. 1.2).
Nel quadro dell'esame della domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di revisione possono essere vagliate anche le probabilità di successo della postulata revisione (consid. 2.2.2).
La procedura di revisione poteva essere ritenuta come votata all'insuccesso (consid. 2.2.3).

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références

Article: art. 87 cpv. 2 OG, Art. 29 cpv. 3 Cost., art. 90 cpv. 1 lett. a OG