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Regesto

Aeroporto di Zurigo: partecipazione del Cantone di Turgovia alla procedura di coordinamento PSIA; art. 37 cpv. 5 LNA; art. 3a cpv. 1 OSIA; art. 4 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 LPT; art. 14 segg. OPT.
Basi legali per l'adozione del "Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica" (PSIA) della Confederazione. La procedura di consultazione nell'ambito dell'adozione di un piano settoriale della Confederazione non sfocia in una procedura di ricorso (consid. 2). La procedura di coordinamento PSIA costituisce una fase preliminare di quella di piano settoriale in senso proprio. Ampio potere d'apprezzamento delle autorità nell'applicazione dell'art. 4 cpv. 2 LPT (consid. 3). Momento a partire dal quale è dato un diritto alla partecipazione: il criterio di distinzione dell'UFAC (interesse per la pianificazione territoriale) non è criticabile sotto il profilo del diritto federale (consid. 4). Non può essere rimproverato all'UFAC di essersi fondato, all'inizio della procedura di coordinamento, sull'esistente regolamento provvisorio d'esercizio dell'aeroporto di Zurigo al fine di determinare l'interesse per la pianificazione del territorio (consid. 5). Violazione del diritto federale negata (consid. 6).

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références

Article: art. 4 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 LPT, art. 37 cpv. 5 LNA, art. 3a cpv. 1 OSIA