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Regesto

Determinazione dell'ubicazione d'antenne di telefonia mobile all'interno della zona edificabile (art. 22 LPT; art. 16 cpv. 3, art. 27 e 36 Cost.).
La regolamentazione impugnata del regolamento edilizio comunale distingue tra le zone destinate al lavoro, all'abitazione e quelle residue; queste nozioni devono essere interpretate in modo conforme alla costituzione, rispettivamente al diritto federale (consid. 3).
La conformità alla zona degli impianti di telefonia mobile nelle zone destinate all'abitazione può dipendere dal presupposto che gli impianti servino il vicinato (consid. 5, in particolare consid. 5.2-5.4).
La regolamentazione impugnata prevede un modello a cascata, che in linea di principio è compatibile con la legislazione federale in materia di telecomunicazioni: le zone destinate prioritariamente al lavoro si prestano per il servizio di telefonia mobile del Comune; in caso di bisogno possono essere pretese anche ubicazioni nelle zone miste o addirittura in zone destinate esclusivamente all'abitazione. Le esigenze della scelta dell'ubicazione possono essere applicate in modo conforme al diritto federale (consid. 6, in particolare consid. 6.5 e 6.6).
Nessuna violazione della libertà economica e d'informazione (consid. 7). Interesse pubblico alla protezione dalle immissioni di natura immateriale derivanti da impianti di telefonia mobile nelle aree abitative (consid. 7.4.3).
Rinvio all'autorità di approvazione, affinché precisi determinati punti del regolamento comunale (consid. 8).

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références

Article: art. 22 LPT, art. 27 e 36 Cost.