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Regesto

Art. 8 cpv. 5, art. 9 cpv. 1 e 4 LPD, art. 1 cpv. 3 OLPD, art. 47 LBCR; obbligo di una banca di comunicare per iscritto ai suoi (ex) collaboratori i dati personali trasmessi alle autorità americane che li concernono.
La banca (detentrice della collezione di dati) non può nella fattispecie prevalersi di una base legale formale (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a LPD) per rifiutarsi di rimettere agli impiegati una copia dei dati litigiosi (consid. 5).
Assenza di un interesse preponderante di terzi nel senso dell'art. 9 cpv. 1 lett. b LPD (consid. 6).
Dalla ponderazione degli interessi di cui all'art. 9 cpv. 4 LPD risulta che nella fattispecie l'interesse degli impiegati a ottenere una copia dei dati litigiosi prevale su quello della banca di limitare il loro diritto d'accesso (consid. 7).
È stata lasciata aperta la questione di sapere se, oltre al caso previsto dall'art. 1 cpv. 3 OLPD, possono essere prese in considerazione altre eccezioni al principio della comunicazione scritta, poiché la banca non ha fatto valere alcuna circostanza concreta che si oppone all'invio di una copia dei dati litigiosi (consid. 8).

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