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Regesto a

Art. 241 cpv. 4 CPP; perquisizione di sicurezza.
Giusta l'art. 241 cpv. 4 CPP, la polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone. Una perquisizione di sicurezza può essere effettuata anche quando la persona fermata si è recata volontariamente al posto di polizia, non è sospettata di alcun reato e ha potuto documentare la propria identità (consid. 2).

Regesto b

Art. 22, 103, 105 cpv. 2 e art. 172ter CP; non punibilità del tentato furto di un elemento patrimoniale di poco valore.
Il furto di poca entità costituisce una contravvenzione e l'art. 172ter CP non prevede espressamente la punibilità del tentativo. Di conseguenza l'autore non è punibile per aver tentato di rubare degli elementi patrimoniali di poco valore (consid. 3).

Regesto c

Art. 391 cpv. 2 primo periodo CPP; divieto della reformatio in peius.
Conferma della giurisprudenza secondo cui il divieto della reformatio in peius dev'essere esaminato unicamente alla luce del dispositivo. Caso in cui l'autorità precedente ha a torto ritenuto la querela tardiva, prosciogliendo così il ricorrente, ma ha nondimeno accolto le conclusioni civili del danneggiato. Adito con ricorso dell'imputato prosciolto, il Tribunale federale può confermare l'accoglimento delle conclusioni civili nella misura in cui il dispositivo impugnato non subisce modifiche a suo pregiudizio (consid. 4).

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références

Article: Art. 241 cpv. 4 CPP