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Regesto a

Autonomia comunale, garanzia della via giudiziaria e autonomia cantonale in materia di procedura; art. 50 cpv. 1 e art. 29a Cost.; § 238 PBG/ZH; § 20 cpv. 1 VRG.
Il Tribunale in materia edilizia del Cantone Zurigo, qualora debba vagliare l'adeguatezza secondo il § 20 cpv. 1 della legge zurighese sulla procedura amministrativa (VRG), può annullare una decisione dell'autorità comunale in materia edilizia concernente l'integrazione di un progetto soltanto se quest'ultima, nell'applicazione della norma sull'estetica di cui al § 238 della legge sulla pianificazione e le costruzioni del Cantone Zurigo (PBG/ZH), abbia ecceduto il margine di valutazione e il potere di apprezzamento garantiti dall'autonomia comunale (consid. 3; precisazione della giurisprudenza).
Nella misura in cui, sulla base di motivi estetici, l'autorità edilizia imponga una riduzione del volume della massa costruibile di per sé permessa, questa riduzione dev'essere giustificata da interessi pubblici prevalenti (consid. 4).

Regesto b

Tasse di giustizia nell'ambito di vertenze in materia di diritto edilizio; principi di legalità, dell'equivalenza e della copertura dei costi; art. 5 cpv. 2, art. 8 e art. 9 Cost.; art. 18 cpv. 1 Cost./ZH.
Principi della legalità, della copertura dei costi e dell'equivalenza in relazione alle tasse di giustizia (consid. 5.2).
Portata del principio dell'equivalenza quando le autorità cantonali, sulla scorta dell'elevata cornice massima delle tasse di giustizia e dei criteri indeterminati per fissarle, dispongono di un ampio potere di apprezzamento (consid. 5.6). Una tassa di giustizia di fr. 13'000.- viola il principio dell'equivalenza, poiché supera chiaramente l'ordine di grandezza solitamente richiesto in Svizzera nell'ambito di vertenze in materia edilizia, qualora non sussistano situazioni straordinarie. Riduzione della tassa a fr. 8'000.- nel caso di specie (consid. 5.7).

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Article: art. 50 cpv. 1 e art. 29a Cost., art. 5 cpv. 2, art. 8 e art. 9 Cost., art. 18 cpv. 1 Cost./ZH