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Regesto

Art. 13, 16 e 36 Cost.; base legale per la restrizione di diritti fondamentali.
L'obbligo di durata indeterminata imposto al destinatario di una decisione, secondo cui egli può comunicare o rendere accessibile il contenuto della stessa solo con il consenso della FINMA, costituisce una limitazione grave del diritto all'autodeterminazione informativa e alla libertà d'espressione. La FINMA non dispone di una base legale sufficiente per imporre una simile restrizione (consid. 4).

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Article: Art. 13, 16 e 36 Cost.