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Regesto

Art. 70 cpv. 1, 2 e 5, art. 71 cpv. 1, art. 322 septies cpv. 1 CP; corruzione attiva; estensione della confisca in caso mero influsso su decisioni discrezionali; principio della trasparenza (Durchgriff).
In linea di principio il ricavo derivante da un negozio giuridico conseguito mediante corruzione soggiace alla confisca, indipendentemente dall'obiettiva legalità della prestazione oggetto del negozio giuridico favorito dalle tangenti (consid. 6.3.2).
Per sapere se e in che misura devono essere confiscati gli utili generati da un contratto conseguito mediante corruzione, occorre stabilire se il contratto aveva un contenuto illegale, se la conclusione del contratto rientrava nel potere discrezionale del funzionario corrotto (cosiddetto influsso su una decisione discrezionale) oppure se esisteva un diritto alla prestazione, rispettivamente se il contratto, e conseguentemente l'utile che ne risulta, sarebbe stato stipulato anche senza tangenti (consid. 6.5.1). In mancanza di un nesso causale, la confisca è esclusa qualora si ritenga che il contratto sarebbe stato concluso nella sua forma attuale anche senza tangenti (consid. 6.3 e 6.5.2). In caso di mero influsso su una decisione discrezionale, il principio della proporzionalità impedisce di confiscare l'integralità dell'utile netto. Nel contesto dell'esame della proporzionalità occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze del caso concreto (consid. 6.5.3 e 6.5.4).
Per applicare il principio della trasparenza ( Durchgriff ), e prescindere così dall'indipendenza giuridica tra la società anonima e l'azionista, non è sufficiente che le azioni siano di proprietà esclusiva di un azionista unico. Sono necessarie ulteriori circostanze che facciano apparire abusivo il richiamo all'indipendenza giuridica della persona giuridica. Ciò è il caso delle società di mera gestione patrimoniale, senza reale attività commerciale, il cui unico scopo risiede nella gestione del patrimonio della persona che vi sta dietro (azionista). Per contro, alle imprese operativamente attive dev'essere riconosciuta in linea di principio una personalità giuridica indipendente anche in materia di confisca (consid. 7).