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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Trattato con gli Stati Uniti d'America.
1. Il Tribunale federale è vincolato dai fatti enunciati nell'atto del procedimento penale su cui si fonda la domanda di estradizione, salvi i casi in cui i documenti presentati siano viziati da errori, lacune o contraddizioni; a maggior ragione esso è vincolato dai fatti esposti in una domanda di assistenza giudiziaria, che comporta per gli interessati misure meno gravi dell'estradizione (consid. 4b).
2. Lo Stato richiesto di ordinare misure coercitive deve esaminare soltanto se i fatti indicati nella domanda di assistenza giudiziaria soddisfino alle condizioni obiettive di un reato che sia, da un canto, compreso nella lista allegata al trattato, e, dall'altro, punibile secondo il diritto vigente sul proprio territorio (art. 4 cpv. 2 del trattato); contrariamente a ciò che è il caso in materia di estradizione, esso non deve invece esaminare se i fatti di cui trattasi costituiscano reato secondo il diritto dello Stato richiedente (consid. 5).
Il Tribunale federale esamina liberamente tale questione (consid. 5b).

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références

Article: art. 4 cpv. 2 del