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Regesto

Esecuzione di sentenze arbitrali straniere. Ordine pubblico svizzero. Motivazione delle sentenze
1. Incombe al giudice competente per il rigetto dell'opposizione statuire se una decisione giudiziaria straniera relativa ad un pagamento in denaro debba essere eseguita in Svizzera in virtù di una convenzione internazionale (consid. 1a).
2. Ove l'esecuzione si fondi su di una convenzione internazionale, il Tribunale federale ne esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione, e rivede liberamente i fatti; è tuttavia vincolato dai mezzi sollevati dinnanzi ad esso dalle parti, che possono presentarne nuovi (consid. 1b).
3. L'esecuzione in Svizzera di decisioni arbitrali non motivate, pronunciate in Gran Bretagna, non contrasta con l'ordine pubblico svizzero (consid. 4).