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Regesto

Art. 156 cpv. 1 CC; esercizio dell'autorità parentale in caso di divorzio.
I figli di tenera età devono, di regola, essere attribuiti alla madre, salvo che tale soluzione presenti gravi inconvenienti o che l'attribuzione al padre offra vantaggi chiaramente prevalenti (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 156 cpv. 1 CC