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Regesto

Procedura; art. 23 lett. b PC.
Requisiti concernenti l'obbligo di quantificare le conclusioni di una petizione in materia di risarcimento di danno (consid. 1).
Responsabilità dello Stato per l'attività di medici ospedalieri (art. 61 CO; legge sulla responsabilità del Cantone di Zurigo, del 14 settembre 1969). Cure mediche prodigate a pazienti privati; delimitazione tra l'attività ufficiale dei medici ospedalieri e l'attività privata del primario.
I danni causati a pazienti privati del primario, che siano imputabili a un gruppo medico dell'ospedale operante sotto la direzione del primario, soggiacciono alla responsabilità dello Stato (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 23 lett. b PC, art. 61 CO