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Regesto

Determinazione del contributo per il mantenimento dovuto dal genitore a cui non è stata attribuita l'autorità parentale (art. 285 cpv. 1 CC).
1. Se i genitori si permettono un tenore di vita particolarmente elevato, i figli hanno, in linea di principio, diritto a che anche i loro bisogni siano valutati a un livello più elevato (consid. 3a).
2. Non va considerato, di regola, il tenore di vita più elevato possibile per i genitori in base ai loro mezzi finanziari, bensì quello da essi condotto effettivamente. Tuttavia, motivi pedagogici possono giustificare di accordare a un figlio un livello di vita più modesto di quello dei genitori (consid. 3b).
3. Se i genitori vivono separati, i contributi per il mantenimento dovuti da ognuno di essi devono fondarsi sul rispettivo livello di vita (consid. 3c).
4. Fratelli e sorelle hanno diritto d'ottenere dai genitori contributi per il mantenimento proporzionalmente uguali ai loro bisogni obiettivi (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 285 cpv. 1 CC

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