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Regesto

Art. 4 Cost. (uguaglianza di trattamento, arbitrio); regime del carcere preventivo in caso di esecuzione anticipata della pena; rischio di collusione.
1. La garanzia dell'uguaglianza di trattamento non esige che la persona posta in carcerazione preventiva e che abbia consentito all'esecuzione anticipata della pena sia soggetta allo stesso regime - in particolare alla stessa disciplina in materia di congedi - a cui soggiacciono i detenuti che scontano normalmente la loro pena (consid. 3).
2. Il rischio di collusione si oppone alla concessione di congedi durante l'esecuzione anticipata della pena; esso può continuare a sussistere anche dopo la chiusura dell'istruzione (consid. 4b). Il rischio teorico di una collusione, in libertà o in occasione di un congedo, non è sufficiente a giustificare la protrazione del carcere preventivo o il rifiuto di congedi durante l'esecuzione anticipata della pena. Solo un rischio fondato su indizi concreti può comportare tali misure (consid. 4c). Nella fattispecie non è arbitrario considerare dato il rischio di collusione.

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Articolo: Art. 4 Cost.

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